LEGGE SUI BENI ESTIMATI (CAVE DI CARRARA)

SINTESI PROPOSTA DI LEGGE

Data di presentazione: 6 Luglio 2018

Primo firmatario: Giacomo Giannarelli

Proposta di legge al Parlamento su inziativa del Consiglio Regionale della Toscana. Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca, la coltivazione, l’attività estrattiva nell’ambito del distretto apuo-versiliese

Questa proposta di legge ha l’obiettivo di disciplinare l’attività estrattiva nell’ambito del distretto apuo-versiliese alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2016 sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, della legge della regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave), pronunciata in merito alla definizione della natura giuridica dei « beni estimati » dei comuni di Massa e Carrara, nella quale viene affermato il principio in base al quale la definizione della natura pubblica o privata dei beni spetta all’« ordinamento civile » in quanto « La potestà interpretativa autentica spetta a chi è titolare della funzione legislativa e cioè la legge dello Stato ».

Le cave degli agri marmiferi di Massa e Carrara hanno goduto di un regime giuridico particolare che affonda le sue origini negli estimi dei particolari della duchessa di Massa e principessa di Carrara, Maria Teresa Cybo Malaspina, del 1751. In base all’editto teresiano, la disciplina applicata alle concessioni degli agri marmiferi delle « vicinanze » carraresi e all’escavazione negli agri marmiferi ha comportato una speciale tutela ai soggetti privati « possessori » ultraventennali.

La natura dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei cosiddetti « beni estimati » che insistono negli agri marmiferi del comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione dell’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, erano iscritti da oltre vent’anni negli estimi particolari, è riconosciuta da autorevoli giuristi. Secondo importanti studi, infatti, per capire a fondo il regime giuridico voluto

dall’editto teresiano sugli agri marmiferi occorre affondare nel contesto storico in cui esso è stato emesso. Un contesto storico dove il concetto di proprietà privata era ancora del tutto sconosciuto. Solo a seguito del primo «Code civil» napoleonico, agli inizi dell’ottocento, è stato per la prima volta definito in Francia il concetto giuridico di proprietà privata. Nelle comunità locali italiane, nello specifico di Massa e Carrara, erano ancora radicate le convinzioni che i territori degli agri marmiferi appartenessero alla collettività.

Costituzionalisti e giuristi autorevoli, analizzando il complesso degli elementi emersi dal contesto storico giuridico del 1751, hanno affermato come i « diritti » sugli agri marmiferi di Carrara, legittimamente attribuiti ai soggetti iscritti negli estimi da oltre vent’anni, attenessero esclusivamente alla sfera del godimento del bene, mentre il dominio diretto delle terre alle « vicinanze ». In nessun passaggio dell’editto si dispone che le « vicinanze » siano espropriate del proprio diritto di dominium directum in favore dei possessori iscritti nell’estimo. Ne consegue che è escluso che l’editto del 1751 abbia costituito un diritto di proprietà perfetta in capo ai possessori dei beni estimati. Le ragioni dell’emanazione dell’editto affondano in finalità ben specifiche: limitare i contenziosi e assicurare il regolare pagamento delle imposte.

Risulta evidente che l’intento della duchessa Maria Teresa Malaspina con l’editto del 1751 non è stato quello di attribuire la proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell’estimo come possessori, ma quello di consolidare il loro godimento e assicurare il dominio alle « vicinanze ». Conservando il dominio sui terreni concessi, le «vicinanze» hanno poi trasferito il proprio diritto agli enti pubblici che hanno ereditato così la titolarità pubblicistica dei territori in questione. Da queste fondate considerazioni si determina la natura pubblica dei «beni estimati » che insistono negli agri marmiferi dei comuni di Massa e Carrara.

RISULTATI

La Proposta di Legge è stata APPROVATA all’unanimità dal Consiglio Regionale toscano.  E’ attualmente assegnata alla Camera dei Deputati nello specifico alla X Commissione Attività Produttive per la sua discussione.